Archivio per Regolarizzazione

I collaboratori domestici assunti con contratto in regola possono beneficiare del bonus di 1000€ per colf e badanti nel decreto Rilancio.

L’indennità prevede, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, un bonus di 500€ al mese. La richiesta va presentata direttamente dal lavoratore tramite un patronato e verrà erogata dall’INPS: il bonus non sarà perciò inserito nella busta paga ricevuta dal datore di lavoro domestico.

bonus colf e badanti nel decreto rilancio
bonus di 500€ al mese per colf e badanti

Come si ottiene il bonus di 1000€ per colf e badanti nel decreto Rilancio?

I requisiti per poter richiedere all’INPS il bonus per colf e badanti, sono i seguenti:

  • il collaboratore deve avere uno o più contratti di lavoro domestico in regola alla data del 23 Febbraio 2020
  • il collaboratore domestico non deve essere assunto in regime di convivenza
  • il collaboratore deve lavorare più di 10 ore a settimana (tra tutti i contratti di lavoro domestico)

Non possono far richiesta del bonus i collaboratori domestici che fruiscano di:

  • altre indennità introdotte dal decreto Cura Italia
  • il reddito di ultima istanza o quello di emergenza
  • l’assegno di disoccupazione (NASPI)

Possono ricevere il bonus anche colf e badanti che percepiscano il reddito di cittadinanza ma fino al limite di 500€ complessivi tra le due erogazioni.

Chi deve presentare la domanda?

La domanda va presentata direttamente dal lavoratore domestico: il datore di lavoro non ha alcun ruolo (oltre alla fornitura della busta paga a colf e badanti, per altro già prevista dal CCNL Colf).

Come fare richiesta del bonus per colf e badanti?

La richiesta del bonus di 1000€ per colf e badanti nel decreto Rilancio va effettuata dal lavoratore recandosi presso un Istituto di Patronato.

Chi paga il bonus al lavoratore domestico?

L’erogazione del bonus verrà effettuata direttamente dall’INPS in una unica soluzione fino ad esaurimento dei fondi previsti (468,3 milioni di euro).

Il bonus va inserito nella busta paga di colf e badanti?

No, il bonus non risulta nella busta paga di colf e badanti essendo erogato dall’INPS e non dal datore di lavoro domestico.

In questo articolo parliamo della regolarizzazione badanti e colf ed in particolare chi sono i soggetti interessati, come il datore di lavoro deve procedere per mettere in regola una badante o una colf e le conseguenze dell’assunzione irregolare di un collaboratore domestico.

Regolarizzazione badanti e colf: come procedere per mettere in regola un collaboratore domestico

Regolarizzazione badanti e colf: come fare per mettere in regola un collaboratore domestico e le conseguenze dell’assunzione in nero.

Soggetti coinvolti

I soggetti che sono compresi nella regolarizzazione badanti e colf sono due: il datore di lavoro e il collaboratore domestico.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere impersonato da varie figure con diverse caratteristiche. Può trattarsi di un individuo come un cittadino italiano, una persona residente in uno stato membro dell’Unione Europea, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o con la carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario. Può anche essere formato da più di un singolo individuo, come una comunità religiosa, una convivenza militare o una comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e luoghi di assistenza per anziani).

Collaboratore domestico

Anche il collaboratore domestico può essere un singolo individuo con diversi profili. Può essere un cittadino italiano, un abitante di uno stato membro dell’Unione Europea oppure un extracomunitario con permesso di soggiorno in corso di validità che permette di svolgere un’attività lavorativa.

Mettere in regola badanti e colf

Per la regolarizzazione badanti e colf ci sono alcune procedure da svolgere che sono uguali per tutti i collaboratori domestici. Fa eccezione solo il caso della regolarizzazione badanti (o colf) conviventi per cui sono previste delle comunicazioni aggiuntive.

Regolarizzazione badanti e colf non conviventi

Per regolarizzare un rapporto di lavoro domestico di una badante (o colf) non convivente bisogna seguire alcuni passaggi: come prima cosa il collaboratore domestico presenta i propri documenti al datore di lavoro (assunzione badante), poi entrambi concordano sulle condizioni contrattuali. In seguito agli accordi presi fra le parti viene stipulato il contratto di lavoro ed infine si procede alla registrazione del rapporto presso l’INPS.
Tutto ciò può essere eseguito dagli specialisti di Colf Semplice in modo puntuale e conveniente. In questo modo il datore di lavoro non perde tempo ed ottiene un risultato pienamente conforme alle norme previste nel CCNL Colf.

Regolarizzazione badanti e colf conviventi

La regolarizzazione badanti (o colf) conviventi rispetto a quella per i non conviventi comporta alcuni passaggi aggiuntivi. Per legge un datore che fornisce un alloggio nella propria casa ad un collaboratore per più di un mese è tenuto a presentare il modulo compilato di cessione di fabbricato all’autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall’inizio del rapporto. Le informazioni che vengono riportate in questo modulo devono contenere: il luogo esatto in cui si trova il fabbricato, i dati del datore, i dati e gli estremi della carta d’identità del collaboratore e il motivo della cessione. E’ perciò necessario registrare il rapporto presso l’INPS entro le 24 del giorno precedente all’inizio del rapporto e poi fare la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza quando il collaboratore fruisce dell’alloggio.
Anche in questo caso Colf Semplice esegue e mette a disposizione del datore tutto ciò che serve: registra il rapporto all’INPS e fornisce il modulo di cessione di fabbricato, già compilato con i dati richiesti.

Badanti e colf non in regola

Se un datore di lavoro assume un collaboratore domestico in nero o in modo non regolare (senza cioè rispettare tutte le procedure previste) rischia di incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale. Di seguito elenchiamo alcune casistiche.

Mancata comunicazione all’INPS

Se non si comunica l’assunzione di un collaboratore domestico all’INPS è prevista una sanzione per il datore che va da € 200,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore impiegato. Questa sanzione può essere cumulata con quella prevista per la mancata iscrizione del rapporto di lavoro presso l’INPS e con quella per i contributi versati in ritardo o non versati. Se non si iscrive il rapporto di lavoro domestico presso l’INPS il datore può incorrere in una sanzione che va da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun collaboratore, che aumenta di € 150,00 per ogni giorno di lavoro eseguito.

Contributi versati in ritardo

Un altro esempio è il caso in cui i contributi vengono pagati dopo la data di scadenza del versamento. Questo comporta una sanzione per il datore di lavoro da parte dell’INPS. Se il datore procede spontaneamente al versamento entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, l’INPS applica il tasso vigente alla data di erogazione fino ad un massimo del 40% sull’importo da corrispondere nel trimestre. Se vengono superati i 12 mesi si tratta di evasione contributiva e viene sanzionata con un’aliquota che può andare dal 30% al 60% sull’importo evaso nel trimestre.

Permesso di soggiorno scaduto

Il caso più grave è quello di un collaboratore domestico extracomunitario che si trova in Italia senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto o revocato. Se un datore assume irregolarmente un collaboratore nelle condizioni precedenti, è prevista una multa di € 5.000,00 e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Per evitare tutte le problematiche, derivanti dalla mancata comunicazione del rapporto di lavoro all’INPS, dal versamento in ritardo dei contributi e dal permesso di soggiorno scaduto è consigliabile affidare la gestione della regolarizzazione badanti e colf a Colf Semplice: i nostri specialisti seguiranno con convenienza e professionalità tutta la contabilità dei vostri collaboratori domestici.

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