Dal momento che il godimento delle ferie colf e badanti è un diritto irrinunciabile, ogni anno il collaboratore domestico ha diritto ad un periodo di riposo nel quale poter recuperare le forze fisiche e mentali. In questo articolo parliamo di ferie colf e badanti: dalla loro durata e retribuzione, alle modalità di conteggio, alla liquidazione, fino ai casi particolari per gli extracomunitari.
Durata delle ferie colf e badanti
Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, il CCNL stabilisce che, per ogni anno lavorato presso lo stesso datore di lavoro, il collaboratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Vengono escluse dal conteggio delle ferie colf e badanti le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali eventualmente comprese nel periodo di riposo. A meno che non ci siano esigenze diverse delle parti, il periodo di ferie colf e badanti viene fissato dal datore di lavoro tra il mese di giugno e il mese di settembre. Di norma le ferie dei collaboratori domestici hanno carattere continuativo e si possono dividere al massimo in due periodi all’anno e devono svolgersi in due settimane entro l’anno di maturazione e le altre due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Se un collaboratore domestico sta usufruendo del periodo di ferie e si ammala, deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e ha diritto alla sospensione delle ferie che può riprendere quando non è più in malattia.
Retribuzione delle ferie colf e badanti
La paga di un giorno di ferie colf e badanti è pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile (e sono perciò inclusive dell’indennità di vitto e alloggio per i collaboratori che ne fruiscono normalmente). Se il collaboratore domestico ha maturato meno di un anno di anzianità di servizio, le giornate di ferie si riducono a tanti dodicesimi (considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni) quanti sono i mesi di servizio prestato cioè circa 2,167 giorni per ogni mese. Ad esempio se il collaboratore è stato assunto l’8 febbraio e chiede le ferie il 1° di settembre gli spetteranno 7/12 della retribuzione mensile.
Conteggio delle ferie colf e badanti in giorni e in ore
Dal momento che il CCNL Colf prevede l’assegnazione di 26 giorni di ferie all’anno, il conteggio corretto delle ferie colf e badanti viene eseguito in giorni (e non in ore). Tuttavia mentre alcuni gestori redigono buste paga in cui le ferie colf e badanti vengono conteggiate in giorni, altri le conteggiano in ore: nei due esempi seguenti vedremo come convertirle da giorni in ore e viceversa.
Esempio 1: conversione delle ferie da giorni in ore
In questo caso è necessario trovare il numero di ore corrispondente ad un giorno di ferie; per fare ciò si prende l’orario settimanale e lo si divide per 6, indipendentemente dai giorni lavorati. Ad esempio, se un collaboratore che lavora 36 ore la settimana avrà un giorno di ferie colf e badanti equivalente a 6 ore (36/6=6).
Esempio 2: conversione delle ferie da ore in giorni
In questo caso si dividono le ore di ferie disponibili con il numero di ore di ferie giornaliere. Ad esempio, se un collaboratore lavora 18 ore settimanali, un giorno di ferie colf e badanti equivale a 3 ore (18/6), quindi se ha 30 ore di ferie disponibili, si ottengono 30/3 = 10 giorni di ferie effettivi.
Liquidazione delle ferie colf e badanti
Come detto, le ferie colf e badanti sono un diritto irrinunciabile: conseguentemente non possono essere liquidate senza essere fatte, ma devono essere necessariamente godute. Fanno eccezione solo due casi in cui il datore deve corrispondere al collaboratore un’indennità sostitutiva al godimento delle ferie:
- quando termina il rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento del lavoratore,
- quando il collaboratore ha un contratto a tempo determinato con durata inferiore all’anno e alla scadenza deve ancora godere delle ferie in maniera parziale o totale.
Solo in questi due casi è possibile liquidare le ferie al collaboratore che non abbia goduto di tutto il monte ore per ferie colf e badanti maturato. In caso di collaboratore convivente che fruisce normalmente di vitto e alloggio, quando è in ferie, gli spetta anche il pagamento dell’indennità sostitutiva stabilita annualmente nel CCNL, a meno che non ne fruisca anche nel periodo di riposo.
Cumulo ferie colf per collaboratori extracomunitari
Ai collaboratori domestici extracomunitari viene data la possibilità di cumulare le ferie per un periodo massimo di 2 anni. In questo modo il collaboratore ha la possibilità di maturare un numero consistente di giornate di ferie e di tornare nel suo paese di origine per un periodo sufficiente per poter sfruttare le spese di viaggio sostenute.
Per il sistematico conteggio delle ferie colf e badanti è necessario tempo, precisione e dimestichezza con alcune procedure di calcolo. Se il datore di lavoro lo desidera, può delegare tutto agli specialisti di Colf Semplice che offre la soluzione più efficace e conveniente per la contabilità del collaboratore domestico, dalla generazione delle buste paga e dei contributi, al calcolo delle ferie, della tredicesima e TFR.
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