La retribuzione colf è il compenso che il datore di lavoro eroga al collaboratore domestico per l’attività lavorativa svolta alle proprie dipendenze. In questo articolo vedremo come la retribuzione colf viene dettagliata nella busta paga di colf e badanti, quali sono le sue componenti e come viene gestita in caso di presenza di indennità di vitto e alloggio, di lavoro straordinario e di tredicesima.
Busta paga
Secondo il CCNL Colf, quando il datore paga il collaboratore è tenuto a produrre la busta paga in cui sono dettagliati tutti i riferimenti della retribuzione colf. Dal momento che in busta paga devono essere riportati tutti gli estremi della retribuzione colf, è buona prassi farla firmare per accettazione al collaboratore in modo tale che possa essere usata come garanzia in caso di eventuali dubbi o contestazioni successivi. Non vi è un modello standard per quanto riguarda la busta paga, ma ci sono alcune voci che devono sempre essere citate:
- dati anagrafici e codice fiscale di datore e collaboratore
- periodo retribuito
- retribuzione base ed eventuali scatti d’anzianità e superminimo
- ore lavorate e festività/ferie godute
- totale delle trattenute contributive (INPS e Cassa Colf) a carico del collaboratore
- totale della retribuzione lorda e netta
Componenti della retribuzione colf
La retribuzione colf è composta da retribuzione minima, ed eventuali scatti d’anzianità, superminimo e compenso sostitutivo di vitto e alloggio.
Retribuzione base
La retribuzione colf base è l’importo orario o mensile stabilito tra datore di lavoro e collaboratore, che non può essere mai inferiore ai minimi retributivi stabiliti per legge. I minimi vengo aggiornati ogni anno.
Scatti di anzianità
Per ogni biennio di servizio preso lo stesso datore di lavoro spetta al collaboratore un aumento del 4% della retribuzione colf minima contrattuale relativa al proprio livello di inquadramento. Gli scatti possono essere al massimo 7 e non sono assorbibili da un eventuale superminimo. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 2 anni.
Superminimo
Il superminimo è la differenza fra la retribuzione pattuita e la retribuzione colf minima prevista per quell’anno in base al livello di appartenenza. Sommato alla retribuzione base e ad eventuali scatti di anzianità permette di calcolare: tredicesima, TRF, straordinari, contributi e imposte.
Indennità di vitto e alloggio
I collaboratori domestici in regime di convivenza hanno diritto di poter usufruire a titolo gratuito di vitto e alloggio messi a disposizione dal datore di lavoro. Quando, per diversi motivi, non ne possono godere, spetta in sostituzione il pagamento dell’indennità di vitto e alloggio. Quest’ultima dev’essere calcolata secondo i valori stabiliti di anno in anno dal CCNL e integrata nella retribuzione colf.
Durante le ferie, per congedo matrimoniale, per malattia o infortunio sul lavoro o per permessi retribuiti, se il collaboratore non fruisce di vitto e alloggio messo a disposizione dal datore, spetta il pagamento dell’indennità.
L’indennità di vitto spetta anche al collaboratore non convivente che lavora per 6 ore consecutive e durante la pausa non può assentarsi dal luogo di lavoro.
Retribuzione del lavoro straordinario
Il collaboratore domestico può lavorare oltre l’orario massimo, giornaliero o settimanale, su richiesta del datore (preferibilmente avvisando con almeno un giorno di anticipo, salvo imprevisti o emergenze). Per ogni tipologia di lavoro straordinario c’è una maggiorazione rispetto alla retribuzione colf normale.
Il lavoro straordinario diurno, cioè prestato fra le ore 6.00 e le ore 22.00, subisce una maggiorazione della retribuzione oraria del 25%; se le ore di straordinario di un collaboratore non convivente superano le 40 ore settimanali stabilite (sempre effettuate fra le 6.00 e le 22.00), fino ad un massimo di 44 ore, vi è una maggiorazione del 10%.
Il lavoro straordinario notturno, quello prestato fra le ore 22.00 e le ore 6.00, la retribuzione oraria viene maggiorata del 50%.
Per lavoro straordinario festivo, è considerata l’attività lavorativa svolta di domenica, durante il riposo settimanale e durante tutte le festività riconosciute dalla normativa vigente. La maggiorazione della retribuzione è del 60% per la domenica e per le festività e del 40% durante il riposo settimanale. Durante le festività si osserva il completo riposo (salvo emergenze o imprevisti), con l’obbligo di corrispondere al collaboratore la normale retribuzione anche se non era prevista l’attività lavorativa durante tali giorni. Se la festività cade di domenica il lavoratore può recuperare il giorno di riposo in un’altra giornata o essere pagato come fosse un normale giorno lavorativo.
Tredicesima
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta al collaboratore nella retribuzione colf di fine anno. In alternativa è anche possibile erogarla mensilmente in busta paga del collaboratore. Se a fine anno il collaboratore non ha ancora maturato un anno di servizio, la tredicesima sarà di tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati. Questa mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
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