Questo articolo della redazione di ColfSemplice.it consiglia cosa fare per gestire l’emergenza COVID-19 ai datori di lavoro domestico con alle proprie dipendenze colf, badanti e/o babysitter.
Colf, badanti e babysitter possono continuare a lavorare?
I collaboratori domestici, sia conviventi che non conviventi, fanno parte delle attività non soggette alla sospensione prevista dal DPCM del 22 Marzo 2020.
Colf, badanti e babysitter possono perciò continuare a svolgere il loro lavoro esibendo, a richiesta delle autorità di Pubblica Sicurezza, il modulo di autocertificazione scaricabile a questo link. Tra i dati da indicare nel modulo sono anche presenti gli estremi del datore di lavoro che potrà essere contattato per verifica.
Vediamo ora cosa fare in conseguenza del COVID-19 con colf, badanti e babysitter.
Se possibile, vanno concesse ferie a colf, badanti e babysitter
Per contrastare la diffusione del virus Covid-19 (coronavirus), il Governo ha consigliato ai datori di lavoro privati di concordare con i collaboratori, come misura contingente, la fruizione di periodi di ferie o di aspettativa.
Perciò, se il collaboratore è disponibile a fare richiesta, e il datore di lavoro desidera interrompere l’attività lavorativa, è possibile assegnare ferie fino ad esaurimento dei giorni maturati.
I giorni di ferie assegnabili sono indicati in ogni busta paga di ColfSemplice.it e vanno inseriti tramite il consuntivo online accessibile in area privata.
E se il collaboratore ha terminato i giorni di ferie?
In alternativa alle ferie, è anche possibile accordarsi con il collaboratore domestico per la sospensione dell’attività lavorativa (mediante accordo scritto) con l’impegno di recuperare più avanti le ore perse.
Una volta terminati i giorni di ferie, il collaboratore ha facoltà di richiedere uno o più periodi di aspettativa non retribuita.
E’ possibile concordare con colf, badanti e babysitter periodi di aspettativa non retribuita
Come le ferie, anche l’aspettativa va assegnata tramite il consuntivo online nell’area privata di Colf Semplice.
Durante l’aspettativa non retribuita, è consigliabile sostenere il lavoratore anticipando (anche più volte) parte del trattamento di fine rapporto. Il TFR maturato può essere consultato in area privata alla voce T-TFR del menu circolare ed anticipato tramite il consuntivo online.
Sempre dal consuntivo online di ColfSemplice.it è possibile scaricare il modulo per la richiesta di aspettativa non retribuita.
Il datore di lavoro può imporre ferie o aspettativa non retribuita?
Va tenuto presente che ne le ferie ne l’aspettativa possono essere imposte e che, in caso la prestazione lavorativa si svolga normalmente, il datore deve consentire al lavoratore di mantenere una distanza di almeno un metro dalle persone eventualmente presenti nella stessa stanza.
E se il collaboratore domestico non è disposto a richiedere ferie o aspettativa?
Se il collaboratore domestico non è disposto a richiedere ferie o aspettativa ma il datore di lavoro non desidera che la prestazione si svolga, ci sono due possibilità: pagare al lavoratore la normale retribuzione, anche se il lavoratore non si presenta, oppure cessare il rapporto di lavoro domestico.
I nostri specialisti consigliano tuttavia che le parti trovino insieme una soluzione condivisa basata su ferie e/o aspettativa dal momento che il licenziamento comporta, per il collaboratore, la perdita del rapporto di lavoro mentre per il datore di lavoro, il pagamento dei giorni di preavviso, delle ferie non godute e dell’intero ammontare del TFR.
Colf, badanti e babysitter possono essere messi in cassa integrazione?
I collaboratori domestici non possono fruire della cassa integrazione in deroga prevista da decreto legge “Cura Italia” in quanto espressamente esclusi nell’articolo 22.
In conseguenza al coronavirus, è stato tuttavia introdotta una nuova tipologia di ammortizzatore sociale che permetterà a colf, badanti e babysitter (con rapporto di lavoro in regola) di accedere al contributo previsto dal Reddito di Ultima Istanza. Le modalità di richiesta non sono ancora state ufficializzate.
(Aggiornamento: Per i mesi di Aprile e Maggio 2020, il decreto Rilancio ha introdotto un bonus per colf e badanti con contratto in regola. Maggiori dettagli sono presenti nell’articolo pubblicato sul blog di Colf Semplice.)
Il posticipo per il versamento dei contributi vale anche per il lavoro domestico?
La scadenza del versamento dei contributi INPS di colf, badanti e babysitter del primo trimestre 2020 è stata posticipata dal 10/4/2020 al 10/6/2020. E’ naturalmente possibile, per chi lo desidera, versare i contributi secondo l’usuale scadenza.
E se una ordinanza regionale sospende il lavoro?
Le ordinanze regionali possono essere, quando necessario, più restrittive di quelle nazionali: di conseguenza, anche se a livello nazionale è permesso ai collaboratori domestici di lavorare, è possibile che ci siano ordinanze regionali di temporanea sospensione.
Ad esempio, il Piemonte ad Aprile 2020 ha sospeso il lavoro dei collaboratori domestici che non svolgano assistenza a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.
In questo caso la prestazione lavorativa non si svolge ma, non trattandosi di decisione ascrivibile al datore di lavoro, la casistica va gestita azzerando – nel consuntivo online – le ore lavorate nel periodo di sospensione (in alternativa si può anche assegnare permesso non retribuito, che ai fini del conteggio della busta paga, determina il medesimo risultato).
Come va gestita la quarantena del lavoratore?
Se il collaboratore domestico si trova in quarantena domiciliare (ad es. perché è stato a contatto con persona contagiata o perché di rientro da paese estero per il quale è previsto l’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria) la sospensione dell’attività lavorativa viene equiparata a malattia.
E’ perciò necessario che il lavoratore richieda apposito certificato al medico curante e lo faccia pervenire al datore di lavoro.
Nel consuntivo online di Colf Semplice il periodo di assenza per quarantena va censito come malattia.