Archivio per Ferie

Questo articolo della redazione di ColfSemplice.it consiglia cosa fare per gestire l’emergenza COVID-19 ai datori di lavoro domestico con alle proprie dipendenze colf, badanti e/o babysitter.

Cosa fare con colf, badanti e babysitter durante l'emergenza COVID-19
Cosa fare con colf, badanti e babysitter durante l’emergenza COVID-19

Colf, badanti e babysitter possono continuare a lavorare?

I collaboratori domestici, sia conviventi che non conviventi, fanno parte delle attività non soggette alla sospensione prevista dal DPCM del 22 Marzo 2020.

Colf, badanti e babysitter possono perciò continuare a svolgere il loro lavoro esibendo, a richiesta delle autorità di Pubblica Sicurezza, il modulo di autocertificazione scaricabile a questo link. Tra i dati da indicare nel modulo sono anche presenti gli estremi del datore di lavoro che potrà essere contattato per verifica.

Vediamo ora cosa fare in conseguenza del COVID-19 con colf, badanti e babysitter.

Se possibile, vanno concesse ferie a colf, badanti e babysitter

Per contrastare la diffusione del virus Covid-19 (coronavirus), il Governo ha consigliato ai datori di lavoro privati di concordare con i collaboratori, come misura contingente, la fruizione di periodi di ferie o di aspettativa.

Perciò, se il collaboratore è disponibile a fare richiesta, e il datore di lavoro desidera interrompere l’attività lavorativa, è possibile assegnare ferie fino ad esaurimento dei giorni maturati.

I giorni di ferie assegnabili sono indicati in ogni busta paga di ColfSemplice.it e vanno inseriti tramite il consuntivo online accessibile in area privata.

E se il collaboratore ha terminato i giorni di ferie?

In alternativa alle ferie, è anche possibile accordarsi con il collaboratore domestico per la sospensione dell’attività lavorativa (mediante accordo scritto) con l’impegno di recuperare più avanti le ore perse.

Una volta terminati i giorni di ferie, il collaboratore ha facoltà di richiedere uno o più periodi di aspettativa non retribuita.

E’ possibile concordare con colf, badanti e babysitter periodi di aspettativa non retribuita

Come le ferie, anche l’aspettativa va assegnata tramite il consuntivo online nell’area privata di Colf Semplice.

Durante l’aspettativa non retribuita, è consigliabile sostenere il lavoratore anticipando (anche più volte) parte del trattamento di fine rapporto. Il TFR maturato può essere consultato in area privata alla voce T-TFR del menu circolare ed anticipato tramite il consuntivo online.

Sempre dal consuntivo online di ColfSemplice.it è possibile scaricare il modulo per la richiesta di aspettativa non retribuita.

Il datore di lavoro può imporre ferie o aspettativa non retribuita?

Va tenuto presente che ne le ferie ne l’aspettativa possono essere imposte e che, in caso la prestazione lavorativa si svolga normalmente, il datore deve consentire al lavoratore di mantenere una distanza di almeno un metro dalle persone eventualmente presenti nella stessa stanza.

E se il collaboratore domestico non è disposto a richiedere ferie o aspettativa?

Se il collaboratore domestico non è disposto a richiedere ferie o aspettativa ma il datore di lavoro non desidera che la prestazione si svolga, ci sono due possibilità: pagare al lavoratore la normale retribuzione, anche se il lavoratore non si presenta, oppure cessare il rapporto di lavoro domestico.

I nostri specialisti consigliano tuttavia che le parti trovino insieme una soluzione condivisa basata su ferie e/o aspettativa dal momento che il licenziamento comporta, per il collaboratore, la perdita del rapporto di lavoro mentre per il datore di lavoro, il pagamento dei giorni di preavviso, delle ferie non godute e dell’intero ammontare del TFR.

Colf, badanti e babysitter possono essere messi in cassa integrazione?

I collaboratori domestici non possono fruire della cassa integrazione in deroga prevista da decreto legge “Cura Italia” in quanto espressamente esclusi nell’articolo 22.

In conseguenza al coronavirus, è stato tuttavia introdotta una nuova tipologia di ammortizzatore sociale che permetterà a colf, badanti e babysitter (con rapporto di lavoro in regola) di accedere al contributo previsto dal Reddito di Ultima Istanza. Le modalità di richiesta non sono ancora state ufficializzate.

(Aggiornamento: Per i mesi di Aprile e Maggio 2020, il decreto Rilancio ha introdotto un bonus per colf e badanti con contratto in regola. Maggiori dettagli sono presenti nell’articolo pubblicato sul blog di Colf Semplice.)

Il posticipo per il versamento dei contributi vale anche per il lavoro domestico?

La scadenza del versamento dei contributi INPS di colf, badanti e babysitter del primo trimestre 2020 è stata posticipata dal 10/4/2020 al 10/6/2020. E’ naturalmente possibile, per chi lo desidera, versare i contributi secondo l’usuale scadenza.

E se una ordinanza regionale sospende il lavoro?

Le ordinanze regionali possono essere, quando necessario, più restrittive di quelle nazionali: di conseguenza, anche se a livello nazionale è permesso ai collaboratori domestici di lavorare, è possibile che ci siano ordinanze regionali di temporanea sospensione.

Ad esempio, il Piemonte ad Aprile 2020 ha sospeso il lavoro dei collaboratori domestici che non svolgano assistenza a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.

In questo caso la prestazione lavorativa non si svolge ma, non trattandosi di decisione ascrivibile al datore di lavoro, la casistica va gestita azzerando – nel consuntivo online – le ore lavorate nel periodo di sospensione (in alternativa si può anche assegnare permesso non retribuito, che ai fini del conteggio della busta paga, determina il medesimo risultato).

Come va gestita la quarantena del lavoratore?

Se il collaboratore domestico si trova in quarantena domiciliare (ad es. perché è stato a contatto con persona contagiata o perché di rientro da paese estero per il quale è previsto l’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria) la sospensione dell’attività lavorativa viene equiparata a malattia.

E’ perciò necessario che il lavoratore richieda apposito certificato al medico curante e lo faccia pervenire al datore di lavoro.

Nel consuntivo online di Colf Semplice il periodo di assenza per quarantena va censito come malattia.

Dal momento che il godimento delle ferie colf e badanti è un diritto irrinunciabile, ogni anno il collaboratore domestico ha diritto ad un periodo di riposo nel quale poter recuperare le forze fisiche e mentali. In questo articolo parliamo di ferie colf e badanti: dalla loro durata e retribuzione, alle modalità di conteggio, alla liquidazione, fino ai casi particolari per gli extracomunitari.

Qual'è la durata, come si conteggiano e qual'è la retribuzione delle ferie colf e badanti

Ferie colf e badanti: durata, retribuzione, modalità di conteggio e liquidazione.

Durata delle ferie colf e badanti

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, il CCNL stabilisce che, per ogni anno lavorato presso lo stesso datore di lavoro, il collaboratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Vengono escluse dal conteggio delle ferie colf e badanti le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali eventualmente comprese nel periodo di riposo. A meno che non ci siano esigenze diverse delle parti, il periodo di ferie colf e badanti viene fissato dal datore di lavoro tra il mese di giugno e il mese di settembre. Di norma le ferie dei collaboratori domestici hanno carattere continuativo e si possono dividere al massimo in due periodi all’anno e devono svolgersi in due settimane entro l’anno di maturazione e le altre due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Se un collaboratore domestico sta usufruendo del periodo di ferie e si ammala, deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e ha diritto alla sospensione delle ferie che può riprendere quando non è più in malattia.

Retribuzione delle ferie colf e badanti

La paga di un giorno di ferie colf e badanti è pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile (e sono perciò inclusive dell’indennità di vitto e alloggio per i collaboratori che ne fruiscono normalmente). Se il collaboratore domestico ha maturato meno di un anno di anzianità di servizio, le giornate di ferie si riducono a tanti dodicesimi (considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni) quanti sono i mesi di servizio prestato cioè circa 2,167 giorni per ogni mese. Ad esempio se il collaboratore è stato assunto l’8 febbraio e chiede le ferie il 1° di settembre gli spetteranno 7/12 della retribuzione mensile.

Conteggio delle ferie colf e badanti in giorni e in ore

Dal momento che il CCNL Colf prevede l’assegnazione di 26 giorni di ferie all’anno, il conteggio corretto delle ferie colf e badanti viene eseguito in giorni (e non in ore). Tuttavia mentre alcuni gestori redigono buste paga in cui le ferie colf e badanti vengono conteggiate in giorni, altri le conteggiano in ore: nei due esempi seguenti vedremo come convertirle da giorni in ore e viceversa.

Esempio 1: conversione delle ferie da giorni in ore
In questo caso è necessario trovare il numero di ore corrispondente ad un giorno di ferie; per fare ciò si prende l’orario settimanale e lo si divide per 6, indipendentemente dai giorni lavorati. Ad esempio, se un collaboratore che lavora 36 ore la settimana avrà un giorno di ferie colf e badanti equivalente a 6 ore (36/6=6).

Esempio 2: conversione delle ferie da ore in giorni
In questo caso si dividono le ore di ferie disponibili con il numero di ore di ferie giornaliere. Ad esempio, se un collaboratore lavora 18 ore settimanali, un giorno di ferie colf e badanti equivale a 3 ore (18/6), quindi se ha 30 ore di ferie disponibili, si ottengono 30/3 = 10 giorni di ferie effettivi.

Liquidazione delle ferie colf e badanti

Come detto, le ferie colf e badanti sono un diritto irrinunciabile: conseguentemente non possono essere liquidate senza essere fatte, ma devono essere necessariamente godute. Fanno eccezione solo due casi in cui il datore deve corrispondere al collaboratore un’indennità sostitutiva al godimento delle ferie:

  •  quando termina il rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento del lavoratore,
  • quando il collaboratore ha un contratto a tempo determinato con durata inferiore all’anno e alla scadenza deve ancora godere delle ferie in maniera parziale o totale.

Solo in questi due casi è possibile liquidare le ferie al collaboratore che non abbia goduto di tutto il monte ore per ferie colf e badanti maturato. In caso di collaboratore convivente che fruisce normalmente di vitto e alloggio, quando è in ferie, gli spetta anche il pagamento dell’indennità sostitutiva stabilita annualmente nel CCNL, a meno che non ne fruisca anche nel periodo di riposo.

Cumulo ferie colf per collaboratori extracomunitari

Ai collaboratori domestici extracomunitari viene data la possibilità di cumulare le ferie per un periodo massimo di 2 anni. In questo modo il collaboratore ha la possibilità di maturare un numero consistente di giornate di ferie e di tornare nel suo paese di origine per un periodo sufficiente per poter sfruttare le spese di viaggio sostenute.

Per il sistematico conteggio delle ferie colf e badanti è necessario tempo, precisione e dimestichezza con alcune procedure di calcolo. Se il datore di lavoro lo desidera, può delegare tutto agli specialisti di Colf Semplice che offre la soluzione più efficace e conveniente per la contabilità del collaboratore domestico, dalla generazione delle buste paga e dei contributi, al calcolo delle ferie, della tredicesima e TFR.

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