In questo articolo parliamo della regolarizzazione badanti e colf ed in particolare chi sono i soggetti interessati, come il datore di lavoro deve procedere per mettere in regola una badante o una colf e le conseguenze dell’assunzione irregolare di un collaboratore domestico.
Soggetti coinvolti
I soggetti che sono compresi nella regolarizzazione badanti e colf sono due: il datore di lavoro e il collaboratore domestico.
Datore di lavoro
Il datore di lavoro può essere impersonato da varie figure con diverse caratteristiche. Può trattarsi di un individuo come un cittadino italiano, una persona residente in uno stato membro dell’Unione Europea, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o con la carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario. Può anche essere formato da più di un singolo individuo, come una comunità religiosa, una convivenza militare o una comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e luoghi di assistenza per anziani).
Collaboratore domestico
Anche il collaboratore domestico può essere un singolo individuo con diversi profili. Può essere un cittadino italiano, un abitante di uno stato membro dell’Unione Europea oppure un extracomunitario con permesso di soggiorno in corso di validità che permette di svolgere un’attività lavorativa.
Mettere in regola badanti e colf
Per la regolarizzazione badanti e colf ci sono alcune procedure da svolgere che sono uguali per tutti i collaboratori domestici. Fa eccezione solo il caso della regolarizzazione badanti (o colf) conviventi per cui sono previste delle comunicazioni aggiuntive.
Regolarizzazione badanti e colf non conviventi
Per regolarizzare un rapporto di lavoro domestico di una badante (o colf) non convivente bisogna seguire alcuni passaggi: come prima cosa il collaboratore domestico presenta i propri documenti al datore di lavoro (assunzione badante), poi entrambi concordano sulle condizioni contrattuali. In seguito agli accordi presi fra le parti viene stipulato il contratto di lavoro ed infine si procede alla registrazione del rapporto presso l’INPS.
Tutto ciò può essere eseguito dagli specialisti di Colf Semplice in modo puntuale e conveniente. In questo modo il datore di lavoro non perde tempo ed ottiene un risultato pienamente conforme alle norme previste nel CCNL Colf.
Regolarizzazione badanti e colf conviventi
La regolarizzazione badanti (o colf) conviventi rispetto a quella per i non conviventi comporta alcuni passaggi aggiuntivi. Per legge un datore che fornisce un alloggio nella propria casa ad un collaboratore per più di un mese è tenuto a presentare il modulo compilato di cessione di fabbricato all’autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall’inizio del rapporto. Le informazioni che vengono riportate in questo modulo devono contenere: il luogo esatto in cui si trova il fabbricato, i dati del datore, i dati e gli estremi della carta d’identità del collaboratore e il motivo della cessione. E’ perciò necessario registrare il rapporto presso l’INPS entro le 24 del giorno precedente all’inizio del rapporto e poi fare la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza quando il collaboratore fruisce dell’alloggio.
Anche in questo caso Colf Semplice esegue e mette a disposizione del datore tutto ciò che serve: registra il rapporto all’INPS e fornisce il modulo di cessione di fabbricato, già compilato con i dati richiesti.
Badanti e colf non in regola
Se un datore di lavoro assume un collaboratore domestico in nero o in modo non regolare (senza cioè rispettare tutte le procedure previste) rischia di incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale. Di seguito elenchiamo alcune casistiche.
Mancata comunicazione all’INPS
Se non si comunica l’assunzione di un collaboratore domestico all’INPS è prevista una sanzione per il datore che va da € 200,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore impiegato. Questa sanzione può essere cumulata con quella prevista per la mancata iscrizione del rapporto di lavoro presso l’INPS e con quella per i contributi versati in ritardo o non versati. Se non si iscrive il rapporto di lavoro domestico presso l’INPS il datore può incorrere in una sanzione che va da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun collaboratore, che aumenta di € 150,00 per ogni giorno di lavoro eseguito.
Contributi versati in ritardo
Un altro esempio è il caso in cui i contributi vengono pagati dopo la data di scadenza del versamento. Questo comporta una sanzione per il datore di lavoro da parte dell’INPS. Se il datore procede spontaneamente al versamento entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, l’INPS applica il tasso vigente alla data di erogazione fino ad un massimo del 40% sull’importo da corrispondere nel trimestre. Se vengono superati i 12 mesi si tratta di evasione contributiva e viene sanzionata con un’aliquota che può andare dal 30% al 60% sull’importo evaso nel trimestre.
Permesso di soggiorno scaduto
Il caso più grave è quello di un collaboratore domestico extracomunitario che si trova in Italia senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto o revocato. Se un datore assume irregolarmente un collaboratore nelle condizioni precedenti, è prevista una multa di € 5.000,00 e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per evitare tutte le problematiche, derivanti dalla mancata comunicazione del rapporto di lavoro all’INPS, dal versamento in ritardo dei contributi e dal permesso di soggiorno scaduto è consigliabile affidare la gestione della regolarizzazione badanti e colf a Colf Semplice: i nostri specialisti seguiranno con convenienza e professionalità tutta la contabilità dei vostri collaboratori domestici.
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domanda sciocca, ma secondo il Vs autorevole parere, un’anziano che ha qualche problema a deambulare di tanto in tanto e quindi cè rischio che possa cadere e farsi male e andrebbe letteralmente “pedinato” per evitare ciò, è auto sufficiente oppure no?
ossia, basta un “dettaglio” del genere per classificare una simile situazione come non autosufficienza? perchè molti datori di lavoro a mio avviso abusano delle così dette situazioni di SEMI- autosufficienza.. cioè che dice il CCNL a riguardo? esiste la semi-autosufficienza si o no? o è stata inventata di sana pianta per pagare di meno i badanti per fargli assistere persone NON autosufficienti come che fossero autosufficienti?
Non ci risulta alcuna definizione ‘ufficiale’ relativa alla semi-autosufficienza: le casistiche previste dalla normativa sono solo due, autosufficienza (completa) o non-autosufficienza (inclusa quella parziale). Per quanto riguarda la domanda sull’anziano a rischio cadute, se la persona è consapevole della propria problematica di deambulazione ed è disponibile ad intraprendere tutte le misure necessarie a tutelare la propria incolumità (es. uso di carrellino di supporto o altri ausili) e con queste misure di supporto riesce ad adempiere alle principali esigenze quotidiane, allora si può definire autosufficiente. In altri termini, se l’assistenza di altra persona è facoltativa per adempiere alle principali esigenze quotidiane, allora l’anziano si può definire autosufficiente.
Bongiorno. Vorrei sapere, c’è una data del paga stipendio per il badante? Il mio datore di lavoro mi paga sempre in ritardo e dice che ha il diritto di pagare il stipendio fino al decimo giorno del mese successivo. Finora, tutti i precedenti datori di lavoro mi hanno pagato l’ultimo giorno del mese lavorativo.
La data di pagamento dello stipendio va concordata tra datore e collaboratore: non è obbligatorio versare lo stipendio entro l’ultimo giorno del mese a meno che questo non sia l’accordo preso tra datore e collaboratore.